Techpower FAQ

Risposta alle domande più frequenti

L'efficienza energetica esprime il rapporto tra quanto ottenuto in termini di prodotti e servizi e l'energia impiegata allo scopo. Minore è l'energia impiegata, maggiore è l'efficienza del processo che porta a un determinato servizio/prodotto. Una miglior efficienza energetica, e il conseguente risparmio energetico, possono essere conseguiti sia mediante tecnologie, componenti e sistemi più o meno complessi, sia mediante il comportamento maggiormente consapevole e responsabile degli utenti finali.
E’ un termine inglese che significa Energy Service Company.
Società di Servizi Energetici è il termine italiano, meno utilizzato, che identifica le ESCo.
No, le ESCo sono società che offrono servizi integrati volti al perseguimento dell'efficienza energetica; stipulano i c.d. Energy Performance Contract, ovvero contratti che prevedono che almeno parte dei corrispettivi siano correlati all’efficienza generata, per cui la ESCo e il cliente condividono i vantaggi generati dall’efficienza prodotta e l’ESCo si fa carico dei rischi tecnici. Per servizi integrati si intendono diverse tipologie di interventi di efficienza energetica ne che coprono l'intero ciclo di vita: dalla fase di progettazione tecnica, alla realizzazione, agli aspetti di carattere manageriale e finanziario, compresa la gestione e manutenzione. Il compenso della ESCo dipende, in quota variabile su base dell’accordo tra le parti, dall’efficienza generata per i clienti e dai risparmi ottenuti a seguito dell’intervento. La ESCo condivide quindi rischi e vantaggi derivanti dalle varie tipologie di intervento effettuate, con il cliente finale, sollevando quest’ultimo dagli oneri che ne derivano.
La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" stabilisce i requisiti generali delle ESCo. Essa definisce i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e delinea le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere. Inoltre, la norma fornisce i contenuti minimi dell'offerta dei servizi energetici da parte delle ESCo, al fine di migliorare e semplificare il rapporto fra ESCo e clienti, inclusi gli aspetti contrattuali. Possedere tale certificazione costituisce quindi un valore aggiunto per il riconoscimento della professionalità della ESCo e una garanzia per il cliente che decide di avvalersi del suo operato. Inoltre, l’evolversi del quadro normativo sia europeo che nazionale renderà il ruolo della certificazione di qualità sempre più rilevante.
L’EGE è l’Esperto in Gestione dell’Energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339. Tale norma ne definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione, identificandone le mansioni obbligatorie e le competenze necessarie, nonché adeguate esperienze professionali e titoli. L’EGE ha tre possibilità di essere accreditato come tale:
  • mediante un’autovalutazione;
  • tramite una valutazione dell’azienda per cui lavora;
  • attraverso un processo di certificazione terzo (EGE Certificato).
Il Finanziamento Tramite Terzi è uno strumento finalizzato ad agevolare i consumatori di energia: chi eroga l’investimento per la realizzazione di intervento di efficienza energetica, infatti, non è il consumatore stesso, ma un soggetto diverso dal cliente finale (ESCo, Banche, Fondi…), che ha la capacità di investire, anche a lungo termine. Generalmente il finanziamento è concesso al cliente o alla ESCo che propone l’investimento, in misura tale che la rata di rimborso sia inferiore o uguale al cash-flow generato del risparmio generato dall’intervento di efficienza. In questo modo, il cliente può finanziare il progetto senza distogliere risorse dal core-business.
No, non necessariamente. Alcune ESCo concorrono al rischio finanziario, rimangono proprietarie dell’impianto frutto dell’intervento di efficienza fino al completo ammortamento dello stesso e al conseguente trasferimento nella proprietà del cliente. Altre concorrono solamente al rischio tecnico di generazione dell’efficienza, supportano il cliente nella stipula di finanziamenti diretti e nell’ottenimento degli eventuali incentivi, quali i TEE (o Certificati Bianchi)
Possono ottenere i TEE tutti i soggetti che realizzano interventi atti a migliorare l'efficienza energetica, quindi anche le aziende che aggiornano macchinari, processi produttivi e stabilimenti. Tuttavia poche operano nel mercato dei TEE in maniera autonoma  e preferiscono, dunque, delegare l’attività a una ESCo esperta.
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME.
Il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi. Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.
A partire dal 3 febbraio 2013, il decreto 28 dicembre 2012 stabilisce il trasferimento dall’AEEG al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.